Art. 58.
(Classifica di segretezza illegale).

      1. Chiunque procede all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta

 

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al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nel citato articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
      2. Alla stessa pena soggiace chiunque stipula, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.